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16/12/2008 12.28.11

Fiaip, ecco il codice deontologico del buon mediatore immobiliare

BOLOGNA, 9 DICEMBRE - Arriva anche in Emilia-Romagna il codice deontologico del "buon" agente immobiliare: lo ha ideato la Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) e vale per i 1.500 associati da Piacenza a Rimini.


"Si tratta - spiega una nota - di una serie di regole alle quali l'associato deve inderogabilmente attenersi. Vengono disciplinati i rapporti con il pubblico, la clientela, gli istituti bancari e gli altri intermediari, oltre che con la stessa Federazione".


"Con questa iniziativa - spiega il presidente regionale, Luciano Passuti - non solo intendiamo rassicurare i nostri interlocutori sulla preparazione, la competenza e l'affidabilità dei nostri associati, ma vogliamo contribuire, in questo difficile momento di crisi generalizzata, a ridare fiducia a un mercato, quello dell'immobiliare, che sta tentando di mettersi alle spalle i giorni più duri. Resto convinto, infatti, che il mattone sia destinato a tornare il bene-rifugio per eccellenza dopo la sbornia finanziaria. E per la verità qualche piccolo segnale lo stiamo già raccogliendo".


Il codice deontologico della Fiaip si compone di 44 articoli. I primi otto sono dedicati ai rapporti con il pubblico.
All'articolo 1 si stabilisce che "l'associato Fiaip deve conoscere il mercato, la sua evoluzione, le leggi, i regolamenti e in genere tutte le norme relative allo svolgimento della propria attività professionale. Non deve accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza".


L'art.6 prevede che "l'ammontare del compenso dovrà essere pattuito in anticipo fra le parti, fissato in maniera chiara e ove lo stesso non sia indicato in una cifra esplicitata, la determinazione dello stesso dovrà essere effettuata secondo patti chiari e privi di possibili diverse interpretazioni".


Dall'art.9 all'art.21 si disciplinano i rapporti con la clientela. All'articolo 11 si afferma che "l'associato Fiaip dopo aver concordato le condizioni essenziali del contratto con una parte interessata all'acquisto, alla locazione o al rilievo dell'azienda non dovrà proporre a terzi la conclusione del contratto sino all'avvenuto esaurimento della trattativa iniziata".


All'art.14 si dice che "l'associato deve sempre informare il cliente sui costi, benefici e limiti dell' operazione e informarlo in maniera chiara e dettagliata degli eventuali rischi derivanti dall'operazione finanziaria proposta".


"L'ultimo articolo, il 44 - conclude Passuti - riassume bene i nostri principi ispiratori: vivi onestamente; non arrecare danno ad altri; attribuire a ciascuno il suo".09/12/2008


Fonte: PArmaok.it

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